Art. 3-quater — Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti
L'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e' sostituito dal seguente: "1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica nelle quali e' presente con liste o candidati".
Testo vigente dal 29 gennaio 2006
