In occasione delle elezioni politiche del 2006, la rilevazione dei risultati degli scrutini negli uffici elettorali di sezione individuati, in una misura non superiore al 25 per cento del totale nazionale delle sezioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, e' effettuata secondo le disposizioni del presente articolo, fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti. Negli uffici elettorali di sezione individuati ai sensi del comma 1, la rilevazione informatizzata dei risultati dello scrutinio e' effettuata da un operatore informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra cittadini italiani che godono dei diritti politici. L'operatore informatico di cui al comma 2 effettua, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione, la rilevazione delle risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda, utilizzando un apposito strumento informatico, secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. A tale fine il presidente dell'ufficio elettorale di sezione nello svolgimento delle operazioni di spoglio delle schede, effettuate ai sensi degli articoli 68, 69, 70 e 71 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ((e successive modificazioni,)) tiene anche conto delle esigenze connesse alle modalita' operative della rilevazione informatizzata. In caso di assenza o impedimento dell'operatore informatico, ovvero di difficolta' tecniche o operative nell'effettuazione della rilevazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione procede nelle operazioni di scrutinio secondo le disposizioni vigenti. A conclusione delle operazioni di spoglio delle schede, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione attesta la conformita' degli esiti della rilevazione informatizzata dello scrutinio rispetto a quelli risultanti dall'annotazione sulle tabelle di scrutinio cartacee. In caso di discordanza tra i risultati, il presidente, senza (( per questo)) procedere ad ulteriori verifiche, provvede agli adempimenti previsti dalla legge, tenendo conto dei risultati riportati sulle tabelle di scrutinio cartacee. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 4, negli uffici elettorali di sezione individuati, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e il Ministro della giustizia, tra quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, e' avviato un progetto di sperimentazione della trasmissione informatizzata dei risultati dello scrutinio agli uffici preposti alla proclamazione ed alla convalida degli eletti. Eventuali difficolta' tecniche o operative non possono, in ogni caso, determinare rallentamenti nell'effettuazione delle operazioni di conclusione dello scrutinio come previste dalle disposizioni vigenti. Tale trasmissione informatizzata, avente carattere esclusivamente sperimentale, non ha alcuna incidenza sul procedimento ufficiale di proclamazione dei risultati e di convalida degli eletti. La sperimentazione riguarda, ove possibile, i risultati della totalita' degli uffici elettorali di sezione di almeno una circoscrizione e regione ed e' svolta sulla base delle direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e dal Ministero della giustizia. In relazione agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si procede anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato. E applicabile l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e con riferimento alle procedure di cui al comma 6 e' autorizzata la spesa complessiva di (( euro)) 34.620.722 per l'anno 2006 mediante corrispondente utilizzo o riduzione dei seguenti stanziamenti:

  • a)((per euro 24.620.722 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle Tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266));
  • b)((LA L. 27 GENNAIO 2006, N. 22 HA DISPOSTO (CON L'ART. 1) CHE LA PRESENTE LETTERA E' SOSTITUITA DALL'ATTUALE LETTERA A) DEL PRESENTE COMMA));
  • c)((LA L. 27 GENNAIO 2006, N. 22 HA DISPOSTO (CON L'ART. 1) CHE LA PRESENTE LETTERA E' SOSTITUITA DALL'ATTUALE LETTERA A) DEL PRESENTE COMMA));
  • d)((LA L. 27 GENNAIO 2006, N. 22 HA DISPOSTO (CON L'ART. 1) CHE LA PRESENTE LETTERA E' SOSTITUITA DALL'ATTUALE LETTERA A) DEL PRESENTE COMMA));
  • e)per (( euro)) 10.000.000, (( mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.))

Testo vigente dal 29 gennaio 2006

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Che cosa è cambiato dal 29 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 3 gennaio 2006 al 29 gennaio 2006. 246 parole tolte, 149 parole aggiunte in 7 capoversi.

… deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, aggiunto: e successive modificazioni, tiene anche conto delle esigenze connesse alle modalita' operative della rilevazione informatizzata. In … tabelle di scrutinio cartacee. In caso di discordanza tra i risultati, il presidente, senza aggiunto: per questo procedere ad ulteriori verifiche, provvede agli adempimenti previsti dalla legge, tenendo conto dei … riferimento alle procedure di cui al comma 6 e' autorizzata la spesa complessiva di tolto: Euro aggiunto: euro 34.620.722 per l'anno 2006 mediante corrispondente utilizzo o riduzione dei seguenti stanziamenti:

a) per tolto: Euro 1.140.018 a valere sui fondi aggiunto: euro 24.620.722 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo tolto: 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002;

tolto: b) per Euro 1.500.000 a valere sul fondo di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 aggiunto: 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle Tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. tolto: 289; a tale fine le risorse disponibili gia' preordinate al finanziamento del progetto "programma di Governo" di cui all'allegato A del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004, sono ridotte di pari importo aggiunto: 266;

aggiunto: b) LA L. 27 GENNAIO 2006, N. 22 HA DISPOSTO (CON L'ART. 1) CHE LA PRESENTE LETTERA E' SOSTITUITA DALL'ATTUALE LETTERA A) DEL PRESENTE COMMA;

c) tolto: per Euro 1.980.704 a valere sui fondi di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 8 aprile 2004, n. 90, gia' previsti dall'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e gia' preordinati al finanziamento degli interventi nei campi della ricerca e della societa' dell'informazione a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, dalla delibera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2003 aggiunto: LA L. 27 GENNAIO 2006, N. 22 HA DISPOSTO (CON L'ART. 1) CHE LA PRESENTE LETTERA E' SOSTITUITA DALL'ATTUALE LETTERA A) DEL PRESENTE COMMA;

d) tolto: per Euro 20.000.000 a valere sui fondi di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; a tale fine il fondo per le aree sottoutilizzate di cui alla citata norma e' ridotto di pari importo; aggiunto: LA L. 27 GENNAIO 2006, N. 22 HA DISPOSTO (CON L'ART. 1) CHE LA PRESENTE LETTERA E' SOSTITUITA DALL'ATTUALE LETTERA A) DEL PRESENTE COMMA;

e) per tolto: Euro aggiunto: euro 10.000.000, mediante tolto: riduzione del fondo speciale aggiunto: corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente tolto: di cui alla tabella A della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la quota relativa aggiunto: "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2006-01-03;1~art2 · fonte del testo

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