Art. 6 — Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto
((Il Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, e' incaricato di predisporre, tenendo conto delle eventuali indicazioni del Tavolo istituzionale di cui all'articolo 5, un Programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, volto a garantire, ove possibile, mediante ricorso alle BAT (best available techniques) riconosciute a livello internazionale, il piu' alto livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente)). Il Programma e' attuato secondo disposizioni contenute nel CIS Taranto di cui all'articolo 5 del presente decreto. Alla predisposizione ed attuazione del Programma di misure di cui al comma 1 sono destinate, per essere trasferite sulla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario, le risorse effettivamente disponibili di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, di cui alla delibera CIPE 17/03 e delibere ad essa collegate 83/03 e successive modificazioni e 179/06, nonche' le risorse allo scopo impegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ulteriori risorse che con propria delibera il CIPE puo' destinare nell'ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo di sviluppo e coesione, per il prosieguo di interventi di bonifiche e riqualificazione dell'area di Taranto. Una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse di cui al comma 2, trasferite al Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto per le finalita' del comma 1, puo' essere utilizzata dal Commissario stesso per tutte le attivita' tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi. Il Commissario straordinario, per le attivita' di propria competenza, puo' avvalersi di altre pubbliche amministrazioni, universita' o loro consorzi e fondazioni, enti pubblici di ricerca, secondo le previsioni di cui all'articolo 15, comma 1, della ((legge 7 agosto 1990, n. 241,)) e successive modificazioni. ((4-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego di risorse umane e finanziarie, nonche' di ridurre gli effetti occupazionali negativi connessi con il processo di riorganizzazione dei siti produttivi della citta' di Taranto, il Commissario straordinario, nell'individuare i soggetti tenuti all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 5 e dal comma 2 del presente articolo, puo' definire procedure volte a favorire l'impiego di lavoratori provenienti dai bacini di crisi delle aziende dei complessi industriali di Taranto gia' coinvolti in programmi di integrazione del reddito e sospensione dell'attivita' lavorativa. Il Commissario straordinario adotta altresi' tutte le procedure necessarie volte a ridurre gli eventuali effetti occupazionali negativi connessi alla riorganizzazione delle attivita' d'impresa, anche con riferimento a tutti i siti produttivi del gruppo presenti sul territorio nazionale))
Testo vigente dal 6 marzo 2015
