Art. 2-bis — Elezione delle rappresentanze sindacali unitarie
Le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie relative al personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono indette entro trenta giorni dalla attivazione dell'apposito comparto di cui all'articolo 2, comma 6, della stessa legge.
Testo vigente dal 29 ottobre 2000
