Art. 8-bis — Istituzione del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000. Procedura di infrazione n. 2015/2163

Al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonche' di agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2015/2163, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo volto a finanziare investimenti da parte delle regioni finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino attivo, nonche' all'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni, con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto tra le regioni e le modalita' di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Testo vigente dal 11 agosto 2023

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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-13;69~art8bis · fonte del testo

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