Art. 46-bis — Finanziamento di organismi sportivi per la promozione dell'attività sportiva di base
Al fine di promuovere l'adozione di uno stile di vita sano e attivo per tutte le fasce della popolazione, con particolare riferimento alla fase post-pandemica, una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' destinata agli organismi sportivi di cui al terzo periodo dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la promozione e la realizzazione dell'attivita' sportiva di base in tutto il territorio nazionale. ((Fermo restando il riparto dei fondi ordinari disposto dal comma 561 e attribuito con il decreto di cui al comma 562 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse aggiuntive di cui al comma 1 del presente articolo sono assegnate con ulteriore decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di sport che ne individua i criteri e le modalita' attuative)). Ai fini attuativi, l'Autorita' di Governo competente in materia di sport si avvale della societa' Sport e salute Spa.
Testo vigente dal 30 giugno 2022
