Art. 39 — Inviato speciale per il cambiamento climatico
All'articolo 17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 3 e' sostituito ((dal seguente: «3. L'inviato)) speciale e' individuato nell'ambito del personale di livello dirigenziale dipendente di amministrazioni pubbliche. Per lo svolgimento delle funzioni non spettano emolumenti o compensi, comunque denominati, aggiuntivi oltre a quelli gia' in godimento, ferma restando la corresponsione del trattamento economico di missione nei limiti spettanti conformemente all'ordinamento di appartenenza.»;
- b)al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 111.620 per l'anno 2021, euro 211.620 per l'anno 2022 ed euro 111.620 per l'anno 2023.».
Testo vigente dal 1 gennaio 2022
