Art. 19-ter — Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito

1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 4, le parole: "carte di debito e carte di credito" sono sostituite dalle seguenti: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito";
  • b)dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell'articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 e' il prefetto della provincia nella quale e' stata commessa la violazione. All'accertamento si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981"

Testo vigente dal 1 gennaio 2022

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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-06;152~art19ter · fonte del testo

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