Art. 10 — Supporto tecnico operativo per le misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Per l'attuazione delle misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituto nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero il «Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ((...)), previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito ((, con modificazioni, dalla legge)) 29 luglio 2021, n. 108». Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro ((2 milioni)) per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche ((agricole alimentari)) e forestali. ((2-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: "e locale" sono inserite le seguenti: ", dagli enti del sistema camerale"))
Testo vigente dal 1 gennaio 2022
