Art. 9-vicies-sexies — Proroga della sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili
((1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e' prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)).
Testo vigente dal 24 dicembre 2019
