Art. 9-vicies-septies — Nomina di segretari comunali di fascia superiore nei comuni colpiti dagli eventi sismici
((1. I comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel caso in cui la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta, fermi restando i limiti di contenimento delle spese relative al personale, possono nominare il segretario dell'ente locale anche tra gli iscritti alla fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entita' demografica dello stesso, in deroga alla contrattazione collettiva. 2. Il segretario nominato ai sensi del comma 1, se iscritto nella fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entita' demografica dell'ente locale, mantiene il trattamento economico percepito nell'ultima sede di servizio. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle nomine effettuate fino al 31 dicembre 2024)).
Testo vigente dal 24 dicembre 2019
