Art. 9-undevicies — Modifica all'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109
1. Il comma 6 dell'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' sostituito dal seguente: "6. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli stabiliti dall'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all'articolo 46 del medesimo codice, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso con le modalita' previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, dello stesso codice. Gli incarichi per importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di cui all'articolo 19 del presente decreto"
Testo vigente dal 1 gennaio 2024
