Art. 30-ter — Misure urgenti di semplificazione per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'ambito della riconversione industriale del comparto bieticolo-saccarifero

All'articolo 29 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole: "rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorita' a carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi nonche' per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali";
  • b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse per effetto del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, in nuove attivita' di natura industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali progetti, il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 2 del 2006, nel caso in cui i relativi procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti, nomina senza indugio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un commissario ad acta per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da quest'ultimo adottate. Al commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; eventuali rimborsi di spese vive sono a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti". 8
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

8

La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 16 luglio 2015, n. 171 (in G.U. 1ª s.s. 22/07/2015, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della lettera b), comma 1, del presente articolo, nella parte in cui non prevede la necessaria partecipazione al procedimento della Regione interessata.

Testo vigente dal 23 luglio 2015

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 171/2015

    Ha colpito questo articolo
    16 luglio 2015

    È inammissibile, per insufficienza della motivazione e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30- ter , comma 1, lett. a ), del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116), impugnato dalla Regione Abruzzo - in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. nonché al principio di leale collaborazione - nella parte in cui attribuisce carattere di «interesse strategico» ai progetti di riconversione industriale nel settore bieticolo-saccarifero. La disposizione censurata, infatti, lungi dal configurare l'asserita chiamata in sussidiarietà dello Stato in materia di agricoltura, si limita a riqualificare i progetti di riconversione industriale, già in precedenza qualificati «di interesse nazionale», senza modificarne la disciplina. A fronte di una norma siffatta, la ricorrente non fornisce ragioni a sostegno della sua idoneità ad attivare un meccanismo di "chiamata in sussidiarietà", né, più in generale, ad incidere negativamente sulle attribuzioni regionali. Inoltre, nel ricorso regionale non è tenuto in alcun modo in considerazione il d.l. n. 2 del 2006, al quale è riconducibile il coinvolgimento dello Stato nei procedimenti di riconversione del settore considerato. Sull'inammissibilità per insufficienza della motivazione e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, v. ex plurimis , sentenze n. 60/2015, n. 165/2014, n. 114/2013 e n. 33/2011; ordinanza n. 174/2012.

    Art. 30-ter Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 23 luglio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 2014 al 23 luglio 2015.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 16 luglio 2015, n. 171 (in G.U. 1ª s.s. 22/07/2015, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della lettera b), comma 1, del presente articolo, nella parte in cui non prevede la necessaria partecipazione al procedimento della Regione interessata.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;91~art30ter · fonte del testo

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