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Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica nomina una commissione composta da nove esperti qualificati, di cui cinque scelti, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, nel settore della ricerca scientifica, due nel settore delle tecnologie industriali e due nel settore delle discipline economico-giuridiche. Tale commissione sostituisce a tutti gli effetti gli organi consultivi sciolti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, ed ha altresi' il compito di esprimere al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica un parere relativo alla quota del finanziamento da attribuire alla ricerca scientifica fondamentale ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 30 maggio 1988, n. 186. Tale quota e' determinata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'approvazione della legge di riforma dell'ASI e comunque non oltre la cessazione dalla carica dell'amministratore straordinario di cui all'articolo 1, ai programmi di ricerca scientifica fondamentale proposti dalla commissione di cui al comma 1 del presente articolo e' destinato un finanziamento per un ammontare comunque non inferiore a 60 miliardi di lire.

Testo in vigore dal 16 giugno 1995 al 3 marzo 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1995-05-31;233~art3 · fonte del testo

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