Art. 6-ter — Incrementi di superfici in sede di ricostruzione
Il comma 13-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e' sostituito dal seguente: "13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attivita' industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale, culturale e paesaggistica".
Testo vigente dal 26 giugno 2013
