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Che cosa è cambiato dal 16 giugno 2022

Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 2019 al 16 giugno 2022. 536 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: In considerazione della straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche, e' istituita, a decorrere dal 1° settembre 2019, la societa' per azioni denominata "Italia Infrastrutture Spa", con capitale sociale pari a 10 milioni di euro interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, su cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita il controllo di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. La societa', previa stipula di una o piu' convenzioni con le strutture interessate del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha per oggetto il supporto tecnico-amministrativo alle direzioni generali in materia di programmi di spesa che prevedano il trasferimento di fondi a regioni ed enti locali e che siano sottoposti alle Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse destinate alle convenzioni di cui al presente comma sono erogate alla societa' su un conto di tesoreria intestato alla medesima societa', appositamente istituito, con le modalita' previste dalle medesime convenzioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' adottato lo statuto della societa'. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, designa il consiglio di amministrazione. La societa' puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni e con oneri a carico della societa' stessa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, e puo' stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto della disciplina applicabile, con esperti di elevata professionalita' nelle materie oggetto d'intervento della societa' medesima. Per le convenzioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

tolto: a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine, al terzo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "e all'importo di euro 9.309.900 annui a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", all'importo di 11,5 milioni di euro per l'anno 2019 e all'importo di 7.309.900 euro a decorrere dall'anno 2020";

tolto: b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

tolto: c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 16 GIUGNO 2022, N. 68

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32~art5quinquies · fonte del testo

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