Art. 15 — Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica e idrica
Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, da adottare entro il ((31 dicembre 2017)), finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonche' per l'incremento dell'efficienza idrica e del rendimento energetico degli stessi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16. Nella definizione delle misure e degli incentivi di cui al primo periodo e' compresa l'installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove e' stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanita' o da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorita' locali sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto dell'uso dell'acqua per i diversi impieghi. Nella definizione delle misure di cui al comma 1 si tiene conto dell'opportunita' di agevolare ulteriori interventi rispetto a quelli previsti dal presente decreto, quali ad esempio le schermature solari, la micro-cogenerazione e la micro-trigenerazione per il miglioramento dell'efficienza energetica, nonche' interventi per promuovere l'incremento dell'efficienza idrica e per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici.
Testo vigente dal 1 gennaio 2017
