Art. 2 — Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, (( nel limite massimo di euro 907.195,23 per il 2002 e di euro 725.756,18 per il 2003)), si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 17 marzo 2002
