Art. 5 — Relazione annuale al Parlamento
Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo trasmette alle Camere ((la relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei)), (( approvata dalla Cabina di regia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d))). La relazione indica altresi' le misure volte a migliorare l'attuazione del Piano Mattei e ad accrescere l'efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti.
Testo vigente dal 14 gennaio 2024
