Art. 11-bis — Potenziamento del patrimonio immobiliare del Ministero della difesa per le esigenze delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza

((Al fine di assicurare la funzionalita' delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e di migliorare le condizioni alloggiative del relativo personale, mediante la costruzione e l'acquisizione di nuovi immobili con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi nonche' mediante l'attuazione di interventi di ristrutturazione, di ampliamento, di completamento, di esecuzione di interventi straordinari, di incremento dell'efficienza energetica e di miglioramento antisismico degli immobili gia' esistenti, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.)) ((Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.)) ((Al fine di assicurare la funzionalita' del Corpo della guardia di finanza e di migliorare le condizioni alloggiative del relativo personale, mediante la costruzione, la riqualificazione o la ristrutturazione edile e impiantistica di strutture edilizie, anche di imminente acquisizione, nonche' mediante l'attuazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica e di miglioramento antisismico delle strutture gia' esistenti, e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 3,1 milioni di euro per l'anno 2028.)) ((Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3,1 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.))

Testo vigente dal 4 luglio 2026

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-05-07;66~art11bis · fonte del testo

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