Art. 4 — Attività ispettive
DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 4 maggio 2003
DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 4 maggio 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 2003 al 4 maggio 2003. 142 parole tolte, 2 parole aggiunte.
tolto: Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' individuato presso il Ministero della salute, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, un corpo di specialisti appartenenti ai ruoli del medesimo Ministero che, anche su segnalazione delle regioni, possono coadiuvare i carabinieri del Comando carabinieri per la sanita' nello svolgimento dell'attivita' di controllo finalizzata al rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza ed il Corpo della guardia di finanza nella prevenzione e nell'accertamento delle violazioni economiche e finanziarie a danno del Servizio sanitario nazionale, nonche' nella verifica della corretta rappresentazione dei DRG (Diagnosis Related Groups) alle regioni da parte degli ospedali pubblici, accreditati o comunque finanziati dal Servizio sanitario nazionale.aggiunto: DECRETO DECADUTO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2003-03-03;32~art4 · fonte del testo
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