Art. 7 — Ammortizzatori sociali per settori in crisi
Il termine del 30 giugno 2005 per la stipula degli accordi in sede governativa di cui all'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogato al ((10 agosto 2005)) per le domande pervenute entro il 30 giugno 2005. A tale fine, il limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro di cui al citato articolo 1, comma 155, primo periodo, e' incrementato di 45 milioni di euro. ((Per fare fronte al corrispondente onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2005 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma iscritta nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.2.3.1 - Occupazione - capitolo 7230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 113, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successiva riassegnazione ad apposita unita' previsionale di base del medesimo stato di previsione, e quanto a 15 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.))
Testo vigente dal 23 agosto 2005
