Art. 14-sexdecies — Disposizione in materia di trasferimento dei magistrati da sedi disagiate
1. All'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato trasferito ai sensi dell'articolo 1 a sedi disagiate supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti, con esclusione di coloro che sono stati nominati uditori giudiziari in data anteriore al 9 maggio 1998". 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per la copertura dei posti pubblicati in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Testo vigente dal 23 agosto 2005
