Art. 14-duodevicies — Contratti per la prestazione dei servizi di telefonia fissa
Al fine di garantire la continuita' del servizio, nonche' la riduzione, il controllo ed il monitoraggio della spesa per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, i contratti per la prestazione dei servizi di telefonia fissa in essere, attuativi della convenzione stipulata dalla CONSIP Spa in data 6 febbraio 2003, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono prorogati, salvo disdetta da parte delle amministrazioni, alle stesse condizioni, anche economiche, contrattualmente previste. Detta proroga e' disposta fino alla sottoscrizione da parte della CONSIP Spa della nuova convenzione dei servizi di telefonia fissa, la cui procedura ad evidenza pubblica e' indetta entro i termini di cui all'articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
Testo vigente dal 23 agosto 2005
