Art. 12-bis — Modifiche al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215
[1]Al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "ART. 6. - (Gestione delle eccedenze). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dalla tabella A allegata al presente decreto, il Ministro della difesa ha facolta' di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che ne facciano domanda e che si trovino a non piu' di cinque anni dal limite di eta'. 2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dalla tabella C allegata al presente decreto e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 14 novembre 2000, n. 331. 3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 e' equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di eta'. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennita' di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di eta', compresi gli eventuali aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione. 4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1° marzo di ciascun anno, ed hanno validita' solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale e' collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, puo' ripresentarla, con le stesse modalita', negli anni successivi. 5. Qualora, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande sia superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale o il sottufficiale piu' anziano in grado";
- b)dopo la tabella B, e' aggiunta la seguente:
[2]"TABELLA C (articolo 6, comma 2) UNITA' DI PERSONALE DA COLLOCARE IN AUSILIARIA
[3]Anno Ufficiali Marescialli Totale
[4]2006 18 340 358
[5]2007 18 330 348
[6]2008 15 255 270
[7]2009 30 500 530
[8]2010 18 350 368
[9]2011 33 550 583
[10]2012 35 595 630
[11]2013 35 595 630
[12]2014 38 650 688
[13]2015 35 595 630
[14]2016 33 570 603
[15]2017 45 795 840
[16]2018 12 205 217
[17]2019 12 205 217
[18]2020 6 90 96
[19]Totale 383 6.625 7.008"
Testo vigente dal 23 agosto 2005
