I distinti ruoli provinciali del personale educativo degli istituti di cui all'articolo 446 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono unificati. Per l'assunzione del personale educativo individuato in relazione alle esigenze delle attivita' convittuali e semiconvittuali, e comunque nel rispetto dei criteri di cui al medesimo articolo 446 del citato testo unico, si utilizzano graduatorie provinciali unificate. La distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera ai soli fini dell'individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attivita' convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente maschile e femminile.

Testo vigente dal 22 agosto 2001

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 1/2022

    Questione inammissibile
    4 gennaio 2022

    Sono dichiarate inammissibili, per richiesta di intervento ablativo implicante scelte affidate alla discrezionalità del legislatore, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., dal Tribunale di Trapani, in funzione di giudice del lavoro - dell'art. 4- ter , comma 3, del d.l. n. 255 del 2001, conv., con modif., nella legge n. 333 del 2001, che dispone che la distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici operi ai soli fini dell'individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attività convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente maschile e femminile. Tale criterio discretivo esibisce una chiara corrispondenza con l'omologa differenziazione operata dal legislatore nel prevedere distinte istituzioni educative per convittori e convittrici, essendo la distinzione tra educatori ed educatrici speculare e funzionale alla separazione tra questi ultimi. L'ablazione richiesta genererebbe, pertanto, disarmonie nel sistema complessivamente considerato dal legislatore, spettando alla discrezionalità di quest'ultimo la verifica della perdurante rispondenza della finalità presidiata dalla disposizione censurata agli orientamenti e ai valori radicati nella coscienza sociale, attraverso una rivalutazione delle ragioni che sorreggono la distinta configurazione delle istituzioni convittuali per allieve e per allievi. ( Precedente: S. 84/2016 - mass. 38831 )

    Art. 4-ter Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002 · Art. 3 cost. · Art. 51 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2001-07-03;255~art4ter · fonte del testo

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