Art. 10-bis — Modifica all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49
Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "3. L'entita' delle partecipazioni e' determinata per una quota pari al 5 per cento in relazione al numero delle societa' finanziarie aventi i requisiti che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni assunte nonche' dei finanziamenti e delle agevolazioni erogate ai sensi dell'articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota e' determinata in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte di ciascuna societa' finanziaria delle risorse conferite dal Ministero di cui al comma 2 ai sensi della predetta norma. Il Ministero esclude dalla ripartizione le societa' finanziarie che non hanno effettuato erogazioni pari ad almeno l'80 per cento delle risorse conferite, decorsi due anni dal conferimento delle stesse. Per l'attivita' di formazione e consulenza alle cooperative nonche' di promozione della normativa, le societa' finanziarie ammesse alla partecipazione sono autorizzate ad utilizzare annualmente, in misura non superiore all'1 per cento, risorse equivalenti agli interventi previsti dall'articolo 12 della citata legge 5 marzo 2001, n. 57, effettuati nell'anno precedente. Ad integrazione del decreto previsto dal comma 6 del presente articolo, il Ministero stabilisce le modalita' di attuazione del presente comma".
Testo vigente dal 15 maggio 2005
