Art. 5 — Modifica all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49

Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come sostituito dall'articolo 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, e' sostituito dal seguente: "3. Per gli anni 2002 e 2003, a valere sulle risorse assegnate per i medesimi esercizi, l'importo della partecipazione e' determinato, per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle societa' finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 20 per cento fra le societa' suddette, che, alla data del 31 dicembre 2000, hanno iscritte nel proprio bilancio partecipazioni assunte ai sensi del presente titolo; per la restante quota, da importi proporzionali ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni in essere o dismesse da ciascuna societa' finanziaria, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato. A decorrere dal 1° gennaio 2004, l'importo della partecipazione e' determinato per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili in relazione al numero delle societa' finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e, per la restante quota, in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni in essere o dismesse nonche' dei finanziamenti e delle agevolazioni finanziarie erogati ai sensi della presente legge, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato".

Testo vigente dal 14 dicembre 2002

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2002-12-12;273~art5 · fonte del testo

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