Art. 5 — Acquisto o detenzione di ologrammi Modifica dell'articolo 461 del codice penale
(( 01. Al primo comma dell'articolo 461 del codice penale, dopo la parola: "filigrane" sono inserite le seguenti: ", programmi informatici")) Nell'articolo 461 del codice penale, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: "La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.".
Testo vigente dal 25 novembre 2001
