Art. 20 — rilevazioni dell'Ufficio italiano dei cambi
((...)) (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 NOVEMBRE 2001, N. 409)). (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 NOVEMBRE 2001, N. 409)). L'Ufficio italiano dei cambi, nell'esercizio dell'attivita' di raccolta delle informazioni per l'elaborazione delle statistiche sulla bilancia dei pagamenti e sulla posizione patrimoniale verso l'estero, assegnata con il decreto legislativo n. 319 del 1998 e nell'esercizio dell'attivita' di analisi statistica sui dati aggregati di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 143 del 1991 fissa le modalita' di rilevazione delle attivita' rimpatriate o regolarizzate.
Testo vigente dal 25 novembre 2001
