Art. 4 — Disposizioni finali
I componenti del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ed il sovrintendente decadono all'atto della approvazione della deliberazione di cui all'articolo 2, comma 2. Il consiglio di amministrazione, costituito a seguito dell'ingresso dei soggetti privati, nomina, nella prima seduta, il sovrintendente. Per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento di studi superiori musicali presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia, il cui numero e modalita' di svolgimento e la determinazione delle discipline sono disposti con delibera del consiglio di amministrazione, approvata con decreto del ((Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica)), di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, possono essere utilizzati come docenti anche musicisti italiani e stranieri di riconosciuta levatura artistica, senza oneri aggiuntivi per lo Stato.
Testo vigente dal 27 gennaio 2001
