Art. 16-sexies — Contributo straordinario al CONI
Al fine di consentire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attivita' sportiva e' autorizzata la concessione di un contributo straordinario nel limite massimo di 103.291.000 euro per l'anno 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono individuate le finalita' di utilizzazione del predetto contributo anche nel quadro di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione dell'istituto. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 28 febbraio 2002
