Per l'anno 1999 e' attribuito al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) un contributo fino ad un massimo di lire 120 miliardi per il finanziamento delle spese concernenti la preparazione alle Olimpiadi del 2000 e di lire 5 miliardi da destinare a programmi relativi allo sport sociale. Fino alla concorrenza di lire 125 miliardi sono sospese per il 1999 le destinazioni di spesa previste dall'articolo 16, comma 2, lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede attingendo alle entrate derivanti da nuovi giochi e scommesse istituiti in attuazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Testo vigente dal 20 agosto 1999

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-08-17;289~art1 · fonte del testo

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