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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 novembre 2006

Confronto con la versione in vigore dal 3 ottobre 2006 al 29 novembre 2006. 417 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Nelle unita' immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale. Le unita' immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 1 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma 338 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonche' gli oneri di cui al comma 2. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi da 1, 2 e 3 producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2007. Decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal comma 2, si rende comunque applicabile l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivi provvedimenti attuativi. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e' rivalutato nella misura del 40 per cento. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni del presente articolo, secondo criteri e modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2006, N. 286

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2006-10-03;262~art5 · fonte del testo

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