Art. 31 — Convenzioni aggiuntive
Articolo soppresso dalla l. 24 novembre 2006, n. 286.
Abrogato dal 29 novembre 2006
Articolo soppresso dalla l. 24 novembre 2006, n. 286.
Abrogato dal 29 novembre 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 3 ottobre 2006 al 29 novembre 2006. 74 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'articolo 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento dei corrispettivi e' effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2006, N. 286
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2006-10-03;262~art31 · fonte del testo
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