Art. 20 — Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
Articolo soppresso dalla l. 24 novembre 2006, n. 286.
Abrogato dal 29 novembre 2006
Articolo soppresso dalla l. 24 novembre 2006, n. 286.
Abrogato dal 29 novembre 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 3 ottobre 2006 al 29 novembre 2006. 404 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Al fine di garantire la razionalizzazione dei controlli ambientali e l'efficienza dei relativi interventi attraverso il rafforzamento delle misure di coordinamento tra le istituzioni operanti a livello nazionale e quelle regionali e delle province autonome, l'assetto organizzativo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - APAT - di cui agli articoli 8, 9, 38 e 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' modificato come segue:
tolto: a) l'APAT e' persona giuridica di diritto pubblico ed ordinamento autonomo, dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile;
tolto: b) sono organi dell'Agenzia - il presidente, con funzioni di rappresentanza dell'Agenzia, nominato, con incarico quinquennale, tra persone aventi comprovata esperienza e professionalita', con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; - il consiglio di amministrazione, composto da quattro membri oltre al presidente, aventi comprovata esperienza e professionalita', nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per due di essi, su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su proposta del presidente, il direttore generale. Gli emolumenti del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; - il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
tolto: c) il direttore generale dirige la struttura dell'Agenzia ed e' responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; e' scelto tra persone di comprovata competenza ed esperienza professionale e resta in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio; i suoi emolumenti sono fissati dal consiglio di amministrazione;
tolto: d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il regolamento previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene emanato il nuovo statuto dell'APAT, che tiene conto delle modifiche organizzative sopra stabilite. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento valgono le norme statutarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, se ed in quanto compatibili con le presenti disposizioni;
tolto: e) gli oneri derivanti dalla applicazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) sono a carico del bilancio dell'APAT, senza oneri aggiuntivi sul bilancio dello Stato.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2006, N. 286
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2006-10-03;262~art20 · fonte del testo
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