Art. 9 — Trasferimento di proprietà delle apparecchiature per la rilevazione della radioattività ambientale

E' trasferita, a titolo gratuito, al patrimonio delle regioni e delle province autonome, con vincolo di destinazione ai centri di riferimento delle regioni e delle province autonome per il controllo della radioattivita' ambientale, la strumentazione per la rilevazione della radioattivita' ambientale gia' acquistata dal Ministero della sanita' con i fondi di cui al capitolo 7010 dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero, istituito dalla legge 24 ottobre 1987, n. 439.

Testo vigente dal 20 ottobre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-10-14;362~art9 · fonte del testo

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