Art. 2-ter — Modifica all'articolo 48-bis, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973
((All'articolo 48-bis, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "di qualunque ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro")).
Testo vigente dal 23 maggio 2026
