Art. 12 — Misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza

Le spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri sono incrementate di 600 milioni di euro nell'anno 2016. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, e' istituito un apposito Fondo iscritto nella missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose». Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 500 euro per richiedente protezione ospitato e comunque nei limiti della disponibilita' del fondo. 6 All'articolo 1, comma 729, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: ", dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011, nonche' dai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale".

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123

6

Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 16, comma 4) che "Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2018. A tal fine, la dotazione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e' incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2018".

Testo vigente dal 13 agosto 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 agosto 2017

Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 2016 al 13 agosto 2017. 2 parole tolte.

… 500 euro per richiedente protezione ospitato e comunque nei limiti della disponibilita' del fondo. tolto: 2-bis. All'articolo 1, comma 729, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: … per fusione a partire dall'anno 2011, nonche' dai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale"aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123

    Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 16, comma 4) che "Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2018. A tal fine, la dotazione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e' incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2018".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-22;193~art12 · fonte del testo

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