Art. 28 — Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione

Al fine di rendere maggiormente tracciabili i flussi di pagamento, di contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalita' organizzata, le societa' emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali non possono procedere al trasferimento di denaro a favore di soggetti che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo non sospeso. L'inosservanza dell'obbligo di cui al presente articolo comporta l'irrogazione, alle societa' emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata. ((La sanzione prevista dal presente comma e' applicata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli avente competenza per il luogo nel quale e' situato il domicilio fiscale del trasgressore)). Con uno o piu' provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e la relativa decorrenza. I commi da 29 a 31 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati.

Testo vigente dal 25 dicembre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 dicembre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 2019 al 25 dicembre 2019. 13 parole tolte, 17 parole aggiunte.

… pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata. La tolto: competenza all'applicazione della sanzione prevista nel presente articolo e' dell'ufficio aggiunto: sanzione prevista dal presente comma e' applicata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tolto: dove ha sede aggiunto: avente competenza per il luogo nel quale e' situato il domicilio fiscale del trasgressore. Con uno o piu' provvedimenti interdirigenziali del Ministero …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124~art28 · fonte del testo

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