Art. 12 — Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse

All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.».

Testo vigente dal 23 ottobre 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-23;119~art12 · fonte del testo

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