Art. 11 — Attività di contrasto all'evasione e accelerazione dell'erogazione dei rimborsi
Al fine di procedere all'immediato potenziamento delle attivita' di contrasto all'evasione, nonche' di quelle destinate all'erogazione dei rimborsi, l'Agenzia delle entrate provvede all'aggiornamento ed alla reingegnerizzazione dei propri processi produttivi ed alla realizzazione di un programma straordinario di formazione del personale. Agli oneri derivanti dal comma 1, ammontanti per il 2004 a 40 milioni di euro, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
Testo vigente dal 29 novembre 2004
