Art. 10 — Disposizioni in materia di personale militare
All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente: "1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 3, quadro I, colonna 9, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare e' pari all'8 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unita'.".
Testo vigente dal 2 luglio 2007
