Art. 19-quater — Banca dati nazionale degli operatori economici

1. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e l'implementazione delle nuove funzionalita' della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2017 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2018. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a stipulare una convenzione con l'Autorita' nazionale anticorruzione utilizzando parte delle risorse di cui al primo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro per l'anno 2017 e a 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Testo vigente dal 1 maggio 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 6 dicembre 2017 al 1 maggio 2019. 200 parole aggiunte.

aggiunto: 1. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e l'implementazione delle nuove funzionalita' della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2017 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2018. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a stipulare una convenzione con l'Autorita' nazionale anticorruzione utilizzando parte delle risorse di cui al primo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro per l'anno 2017 e a 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148~art19quater · fonte del testo

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