Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 luglio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 2003 al 12 luglio 2003. 529 parole tolte, 2 parole aggiunte.

tolto: Dopo il comma 15 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono inseriti i seguenti: "15-bis. Ai fini della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia del demanio, puo' promuovere la costituzione, con la partecipazione dei comuni interessati, di apposite societa' per azioni miste, denominate, ai sensi dell'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, societa' di trasformazione urbana. L'Agenzia del demanio individua gli azionisti privati delle societa' di trasformazione urbana tramite procedura di evidenza pubblica. Alle societa' di trasformazione urbana, costituite ai sensi del presente comma, possono essere conferiti o attribuiti, a titolo di concessione, singoli beni immobili o compendi immobiliari di proprieta' dello Stato, individuati dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il comune nella cui circoscrizione territoriale ricada il bene, di concerto con le Amministrazioni statali preposte alla tutela nel caso di immobili gravati da vincoli. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. I rapporti, anche di natura patrimoniale, intercorrenti tra l'Agenzia del demanio e la societa' di trasformazione urbana sono disciplinati da apposita convenzione. 15-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, puo' partecipare a societa' di trasformazione urbana, promosse dalle citta' metropolitane e dai comuni ai sensi dell'articolo 120 del testo unico di cui al comma 15-bis, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprieta' dello Stato. 15-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti, sulla base di idonee verifiche effettuate dall'Agenzia del demanio, possono essere concesse in uso gratuito, per una durata massima di trenta anni, ai comuni che ne facciano richiesta per finalita' di recupero, di conservazione e di manutenzione da effettuarsi a cura e spese degli enti stessi, i beni immobili di proprieta' dello Stato, destinati ad uso diverso dall'abitativo, non idonei ne' suscettibili di uso governativo concreto e attuale, non valorizzabili e non dismissibili ai sensi della normativa vigente o comunque non suscettibili di altra utilizzazione economica. Il medesimo decreto fissa anche le modalita' e le condizioni delle concessioni. Gli immobili concessi in uso ritornano nella disponibilita' dell'Agenzia del demanio in caso di accertato difforme utilizzo rispetto alle finalita' di cui al primo periodo.". In considerazione dell'elevato livello di concentrazione di beni immobili dello Stato presenti nei territori delle regioni di confine, e' istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una Commissione alla quale e' affidata l'alta vigilanza sulle operazioni di valorizzazione e di dismissione. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni interessate. Con il predetto decreto sono stabilite le modalita' per il funzionamento della Commissione, alla quale e' inoltre affidato il compito di formulare proposte e di esprimere pareri sulle operazioni di cui al presente comma.aggiunto: DECRETO DECADUTO

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2003-05-09;102~art2 · fonte del testo

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