Art. 3 — Proroga di termini in materia di personale del comparto sicurezza

Al fine di assicurare il tempestivo avvio delle attivita' negoziali del Comparto sicurezza e difesa e la completa attivazione delle procedure informatiche di gestione dei codici di cui all'articolo 35, comma 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ((le disposizioni dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 si applicano anche per gli anni 2024, 2025 e 2026)). Il sistema di rilevazione di cui all'articolo 35-bis, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 ((...)) si applica anche ai fini dell'accertamento della rappresentativita' al 31 dicembre 2024 delle organizzazioni sindacali federate ivi indicate. ((Al fine di assicurare, in relazione al regime di accertamento della rappresentativita' previsto dai commi 1 e 2, la corretta applicazione dei criteri di ripartizione dei permessi sindacali relativi all'anno 2025, qualora sia accertato che, nel medesimo anno, un'organizzazione sindacale si sia discostata per eccesso dal contingente dei permessi sindacali ad essa spettante ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, l'eccedenza e' compensata mediante detrazione dal monte ore attribuito alla medesima organizzazione per l'anno 2026)).

Testo vigente dal 1 marzo 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2026

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 2025 al 1 marzo 2026. 17 parole tolte, 93 parole aggiunte.

… a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, tolto: all'articolo aggiunto: le disposizioni dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002tolto: , le parole «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023, aggiunto: si applicano anche per gli anni 2024, 2025 e 2026tolto: ». Il sistema di rilevazione di cui all'articolo 35-bis, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002tolto: , come modificato dal comma 2,aggiunto: ... si applica anche ai fini dell'accertamento della rappresentativita' al 31 dicembre 2024 delle organizzazioni sindacali federate ivi indicateaggiunto: . Al fine di assicurare, in relazione al regime di accertamento della rappresentativita' previsto dai commi 1 e 2, la corretta applicazione dei criteri di ripartizione dei permessi sindacali relativi all'anno 2025, qualora sia accertato che, nel medesimo anno, un'organizzazione sindacale si sia discostata per eccesso dal contingente dei permessi sindacali ad essa spettante ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, l'eccedenza e' compensata mediante detrazione dal monte ore attribuito alla medesima organizzazione per l'anno 2026.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-12-31;200~art3 · fonte del testo

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