Art. 20 — Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole , degli uffici postali, dei centri di lavorazione postale e degli ospedali

Per i lavori relativi a collegamenti in fibra ottica ad alta velocita' degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, ((degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste italiane S.p.A.)) e degli edifici ospedalieri, ove il primo nodo di rete disponibile si trovi entro una distanza massima di 4 chilometri dagli edifici stessi, l'intervento di posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori, e' eseguito mediante riutilizzo di infrastrutture e cavidotti esistenti o, anche in combinazione tra loro, con la metodologia della micro trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondita' regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimita' del bordo stradale o sul marciapiede. L'operatore puo' utilizzare la linea realizzata ai fini della presente disposizione per collegare in fibra ottica ad alta velocita' gli ulteriori edifici presenti lungo il percorso. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, per la realizzazione dell'intervento da parte dell'operatore si applica l'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. Qualora l'intervento di scavo di cui al comma 1 interessi esclusivamente sedi stradali asfaltate e non pavimentate, e' sufficiente la sola comunicazione di inizio lavori all'ufficio comunale competente, nonche', se diverso, all'ente titolare o gestore della strada. In relazione agli interventi di scavo di cui al comma 1 su autostrade o strade in concessione resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. Ai medesimi fini di cui ai commi 1 e 2, per gli interventi di modifica, di installazione e di adeguamento di impianti di telecomunicazione multi-operatore, quali tralicci, pali, torri, cavidotti e cavi in fibra ottica necessari per il collegamento tra infrastrutture mobili, armadi di terminazione ottica, per la copertura mobile in banda ultralarga degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, ((degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste italiane S.p.A.)) e degli edifici ospedalieri, che non riguardino aree o immobili soggetti alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sufficiente la sola comunicazione di inizio dei lavori all'ufficio comunale competente, nonche', se diverso, all'ente titolare.

Testo vigente dal 22 maggio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 22 maggio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 2021 al 22 maggio 2021. 4 parole tolte, 32 parole aggiunte.

Per i lavori relativi a collegamenti in fibra ottica ad alta velocita' degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, tolto: e aggiunto: degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste italiane S.p.A. e degli edifici ospedalieri, ove il primo nodo di rete disponibile si trovi entro … quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. tolto: 2-bis. Ai medesimi fini di cui ai commi 1 e 2, per gli interventi … nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, tolto: e aggiunto: degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste italiane S.p.A. e degli edifici ospedalieri, che non riguardino aree o immobili soggetti alle disposizioni del … sola comunicazione di inizio dei lavori all'ufficio comunale competente, nonche', se diverso, all'ente titolareaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-12-31;183~art20 · fonte del testo

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