Proroga di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della citta' di Siracusa e per il risanamento delle baraccopoli di Messina All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
  • b)al comma 2 le parole: «prorogabile per un solo anno.» sono sostituite dalle seguenti: «prorogabile per due anni.». A decorrere dal 1° gennaio 2023, il Presidente della Regione Siciliana subentra nel ruolo di Commissario straordinario del Governo ai sensi dell'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. La durata dell'incarico del Commissario straordinario e' fissata al ((31 dicembre 2026)). All'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 3, primo periodo, le parole: "sette unita'" sono sostituite dalle seguenti: "dieci unita'";
  • b)al comma 4, le parole: ", previa intesa," sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Commissario straordinario puo' nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di dieci unita' di cui al comma 3, un sub-commissario, il cui compenso e' determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario ha durata sino al 31 dicembre 2024";
  • c)al comma 10, dopo le parole: "eventualmente destinate" sono aggiunte le seguenti: ", ivi incluse quelle derivanti dalla partecipazione a bandi regionali e nazionali, privilegiando, previa modifica delle previsioni progettuali, ove necessario ai fini del rapido ricollocamento abitativo delle persone residenti nell'area perimetrata, l'acquisto di alloggi". Per le spese di personale e per il funzionamento della struttura di supporto all'attivita' commissariale e' autorizzata la spesa pari a euro 163.856 per l'anno 2023 e a euro 347.000 per l'anno 2024. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Testo vigente dal 31 dicembre 2025

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 29 febbraio 2024 al 31 dicembre 2025. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… 2021, n. 76. La durata dell'incarico del Commissario straordinario e' fissata al 31 dicembre tolto: 2025 aggiunto: 2026. All'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-12-29;198~art18 · fonte del testo

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