Art. 21 — Imprese di interesse strategico nazionale
Articolo soppresso dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15.
Abrogato dal 1 marzo 2022
Articolo soppresso dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15.
Abrogato dal 1 marzo 2022
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2 versioni dal 2021
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2021 al 1 marzo 2022. 627 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il decimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 30 settembre 2017, per un ammontare complessivo non eccedente euro 450 milioni, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata. Quanto alle disponibilita' eccedenti le predette somme, il suddetto patrimonio e' destinato a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonche' di ripristino e di bonifica ambientale del sito siderurgico di Taranto e della connessa centrale termoelettrica previsti dalle intese sottoscritte dall'organo commissariale di ILVA S.p.A. e dal gestore dello stabilimento in coerenza con il provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 18559 del 7 settembre 2018 per un ammontare complessivo non eccedente euro 190 milioni, nonche', fino ad esaurimento delle risorse disponibili e nel rispetto delle norme dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto proposti ed attuati del gestore dello stabilimento stesso.». All'articolo 1, comma 6-undecies, primo periodo, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, le parole «per essere destinate al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale dei siti facenti capo ad Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte» sono sostituite dalle seguenti: «per essere destinate al finanziamento degli interventi e progetti di cui all'articolo 3, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 1 del 2015». All'articolo 13 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
tolto: a) al comma 1, secondo periodo, le parole «per l'attuazione e la realizzazione di interventi di risanamento e bonifica ambientale, compresi gli interventi gia' autorizzati a valere sui finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13» sono sostituite dalle seguenti: «per l'attuazione e la realizzazione degli interventi e progetti di cui all'articolo 3, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 1 del 2015»;
tolto: b) al comma 1-ter, le parole «si attua nel senso che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del gruppo Ilva, le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono destinate all'attuazione e realizzazione del piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria nei limiti di quanto eccedente gli investimenti ambientali previsti nell'ambito dell'offerta vincolante definitiva del soggetto aggiudicatario della procedura di trasferimento dei complessi aziendali e, per la restante parte, alle ulteriori finalita' previste dal medesimo articolo 3, comma 1, per le societa' del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «si attua nel senso che, anche a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del gruppo Ilva, le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono destinate all'attuazione e realizzazione degli interventi e progetti di cui al medesimo articolo 3, comma 1». L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2022, N. 15
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2021-12-30;228~art21 · fonte del testo
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