Art. 2-bis — Differimento di termini in materia di ricompense al valor militare

All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di termini per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare per i caduti, i comuni, le province e le citta' metropolitane, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 10-bis, le parole: "2 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2 giugno 2022";
  • b)al comma 10-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le attribuzioni della commissione di secondo grado, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, sono demandate alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le modalita' attuative per la concessione delle ricompense di cui al comma 10-bis sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri";
  • c)al comma 10-quinquies, le parole: "il Ministero della difesa provvede" sono sostituite dalle seguenti: "la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della difesa provvedono".

Testo vigente dal 1 marzo 2022

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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-12-30;228~art2bis · fonte del testo

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